Martedì, Settembre 07, 2010

Timbrare il cartellino se assenti è illegale ma non è truffa

images

Il lavoratore che risulta aver timbrato il cartellino pur essendo assente  non incorre nel reato di truffa a meno che non risultino tutti gli elementi costitutivi del reato richiesti dal codice penale. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha annullato rinviando una sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva condannato alcuni dipendenti del Comune di Milano che avevano firmato il foglio delle presenze pur risultando assenti dal lavoro. I dipendenti erano stati rinviati a giudizio davanti al Tribunale per i reati di truffa aggravata, abuso d’ufficio e peculato, ed erano stati condannati. La Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza del Tribunale assolvendo gli imputati dal reato di truffa e confermando le altre fattispecie criminose. Contro la sentenza di appello gli imputati avevano proposto ricorso in Cassazione, lamentando che il giudizio di colpevolezza fosse stato ottenuto sulla base di una sola omessa timbratura relativa ad un’unica giornata di lavoro e richiamando una prassi generalizzata senza considerare che proprio coloro che avrebbero dovuto vigilare sul rispetto dell’orario di lavoro erano i primi a timbrare il foglio delle presenze e ad allontanarsi dal posto di lavoro.


La Suprema Corte ha affermato che il giudice del rinvio dovrà porre rimedio ala rilevata mancanza di argomenti, poichè non si può genericamente affermare la sussistenza del dolo del delitto contestato, poichè la condotta rientrava in una prassi ambientale e ad un modo di procedere abitudinario.
Quindi non si può condannare per truffa un dipendente che, anche se fedele ad una prassi generalizzata, timbri il cartellino risultando poi assente, quando non è possibile dimostrate oltre ogni ragionevole dubbio l'effettività del dolo e cioè la precisa volontà di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, soprattutto quando chi dovrebbe vigilare sul rispetto degli orari di lavoro tiene un comportamento analogo.
La sentenza esprime un accenno di prudenza in un periodo caratterizzato dalla lotta contro i cosiddetti. “fannulloni”:infati se esiste una prassi generalizzata non è possibile attribuire ai dipendenti un chiaro intento criminale. Infatti lo Statuto dei Lavoratori sanziona i comportamenti illegittimi mentre il codice penale è un’altra cosa. (29 luglio 2009) leggi sentenza


Servizi