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Truffa promettere il matrimonio per spillare soldi
Chi inizia una relazione sentimentale con una donna promettendo di sposarla per ottenere somme di denaro necessarie per la futura casa coniugale e destinandole invece a necessitĂ personali incorre nel reato di truffa. Questo quanto stabilito dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione chew ha confermato una condanna per il reato di truffa aggravata della Corte di Appello di Messina.
Un siciliano, era stato accusato e rinviato a giudizio per il reato di truffa aggravata perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con artifici e raggiri consistiti nella falsa intenzione di iniziare una relazione sentimentale con una signora a scopo di matrimonio e di avere necessità di denaro per preparare la futura casa coniugale e per sostenere le sue spese personali, procurava a sé un ingiusto profitto con pari danno per la parte offesa che gli consegnava la somma di cento milioni in assegni e contanti.
Condannato in primo grado dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, l’imputato ricorreva in appello sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto assolverlo in quanto aveva dubitato della credibilità oggettiva della parte offesa. La Corte di Appello di Messina, dopo aver verificato le fonti di prova acquisite, aveva sostanzialmente confermato la decisione con la quale il Tribunale aveva assolto l’imputato dal più grave reato di estorsione lasciando invariata la condanna per truffa in quanto l’imputato aveva costruito il rapporto con la vittima intorno ad un progetto comune.
Contro la sentenza di appello l’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la sentenza di condanna dovesse essere censurata perché si fonderebbe su una prova assolutamente indiziaria, mancando elementi di certezza in ordine alla prova del fatto. La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha affermato che “il giudizio di penale responsabilità dell’imputato si fonda su una prova che è costituita dalla deposizione della parte offesa come nella dichiarazione testimoniale della parte offesa deve essere considerata, per il suo contenuto, una prova storico - rappresentativa dei fatti oggetto del giudizio e non può essere degradata, per il suo contenuto, in mero indizio”, tanto più che “tale dichiarazione testimoniale è stata sottoposta al vaglio di credibilità e, superandolo, può essere considerata pienamente utilizzabile nei suoi risultati”. In buona sostanza, le dichiarazioni della donna raggirata e dei testimoni sono sufficienti a smascherare le reali intenzioni dell’imputato, che con la scusa dell’amore coniugale perseguiva la ben diversa finalità di procurarsi denaro. leggi la sentenza
Un siciliano, era stato accusato e rinviato a giudizio per il reato di truffa aggravata perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con artifici e raggiri consistiti nella falsa intenzione di iniziare una relazione sentimentale con una signora a scopo di matrimonio e di avere necessità di denaro per preparare la futura casa coniugale e per sostenere le sue spese personali, procurava a sé un ingiusto profitto con pari danno per la parte offesa che gli consegnava la somma di cento milioni in assegni e contanti.
Condannato in primo grado dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, l’imputato ricorreva in appello sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto assolverlo in quanto aveva dubitato della credibilità oggettiva della parte offesa. La Corte di Appello di Messina, dopo aver verificato le fonti di prova acquisite, aveva sostanzialmente confermato la decisione con la quale il Tribunale aveva assolto l’imputato dal più grave reato di estorsione lasciando invariata la condanna per truffa in quanto l’imputato aveva costruito il rapporto con la vittima intorno ad un progetto comune.
Contro la sentenza di appello l’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la sentenza di condanna dovesse essere censurata perché si fonderebbe su una prova assolutamente indiziaria, mancando elementi di certezza in ordine alla prova del fatto. La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha affermato che “il giudizio di penale responsabilità dell’imputato si fonda su una prova che è costituita dalla deposizione della parte offesa come nella dichiarazione testimoniale della parte offesa deve essere considerata, per il suo contenuto, una prova storico - rappresentativa dei fatti oggetto del giudizio e non può essere degradata, per il suo contenuto, in mero indizio”, tanto più che “tale dichiarazione testimoniale è stata sottoposta al vaglio di credibilità e, superandolo, può essere considerata pienamente utilizzabile nei suoi risultati”. In buona sostanza, le dichiarazioni della donna raggirata e dei testimoni sono sufficienti a smascherare le reali intenzioni dell’imputato, che con la scusa dell’amore coniugale perseguiva la ben diversa finalità di procurarsi denaro. leggi la sentenza
(17 giugno 2009).
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Fonte Cittadino Lex Kataweb
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